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Statuto, 4.6

e) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno sette giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede dell'associazione, o all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima che in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima che in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Art. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa. Tutti i soci, iscritta da trenta giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza;

b) resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;

c) si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno i due terzi dei membri;

d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;

e) è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;

f) stabilisce la quota sociale annuale da versare;

g) predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle

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